Massimario Ragionato Fallimentare
a cura di Franco Benassiapri l'articolo del codice
Articolo 15 ∙ (Procedimento per la dichiarazione di fallimento)
∙ Procedimento
Natura della domanda ∙ Iniziativa ufficiosa ∙ Iniziativa del pubblico ministero ∙ Segnalazione di insolvenza al pubblico ministero ∙
Procedimento ∙ Delega al giudice delegato ∙ Legittimazione del liquidatore ∙ Astensione e ricusazione del giudice ∙ Rinvio d'ufficio dell'udienza ∙ Forma della richiesta di fallimento ∙ Presentazione di successive richieste di fallimento ∙ Comparizione del creditore, del debitore e termini ∙ Abbreviazione dei termini ∙ Sospensione dei procedimenti esecutivi ∙ Sospensione feriale dei termini ∙ Errata indicazione della data della udienza ∙ Invito a depositare bilanci e situazione patrimoniale ∙
Legittimazione ∙ Litisconsorzio necessario ∙ Convocazione dei soci illimitatamente responsabili ∙ Connessione tra procedimenti ∙ Diritto di difesa e audizione del debitore ∙ Audizione dell'erede ∙ Udienza pubblica ∙ Assistenza del difensore ∙
Riassunzione del procedimento ∙ Rinuncia alla richiesta di fallimento ∙ Permanenza della richiesta di fallimento ∙ Desistenza dalla richiesta di fallimento ∙ Questioni di competenza ∙ Regolamento di competenza ∙
Notificazioni e comunicazioni
Individuazione della sede del debitore ∙ Comunicazione del ricorso e del decreto di convocazione del debitore ∙ Notifica e sanatoria ∙ Notifica a mezzo PEC ∙ Notifica mediante deposito presso la casa comunale ∙ Notifica mediante polizia giudiziaria ∙ Irregolarità della notifica ∙ Comunicazione del rinvio dell'udienza ∙ Notifica a società cessata e cancellata dal registro imprese ∙ Notifica a società occulta ∙ Notifica al socio illimitatamete responsabile ∙ Notifica alla impresa individuale ∙ Notifica alla società incorporante ∙ Notifica al liquidatore presso il domicilio eletto per la carica ∙ Notifica e variazioni della rappresentanza o della sede ∙ Notifica a a società con amministratore in custodia cautelare ∙ Questioni di costitutzionalità ∙
Istruttoria e oneri probatori
Onere della prova ∙ Poteri istruttori del tribunale ∙ Principio di non contestazione ∙ Nomina di CTU ∙ Bilanci ∙
Oggetto del giudizio
Debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dellistruttoria prefallimentare ∙ Accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento ∙ Accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, gruppo di società ∙ Accertamento del credito e legittimazione del ricorrente ∙ Accertamento di altri debiti verso terzi ∙ Accertamento dell'ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati ∙ Accertamento dello stato di insolvenza ∙ Eccezioni di nullità relativa ∙ Eccezione di inadempimento ∙ Estensione del fallimento ∙ Pronuncia sulle spese ∙ Responsabilità processuale aggravata ∙ Condanna alle spese del legale reppresentante ∙ Riproposizione della istanza di fallimento e ne bis in idem ∙ Nuova dichiarazione di fallimento ∙
Provvedimenti cautelari
In genere ∙ Procedimento ∙ Legittimazione ∙ Presupposti ∙ Efficacia ∙ Revoca degli amministratori ∙ Nomina custode giudiziario ∙ Compenso amministratore giudiziario ∙ Nomina amministratore giudiziario ∙ Amministrazione straordinaria ∙ Affitto di azienda ∙ Esercizio provvisorio anticipato ∙ Concordato preventivo ∙ Procedure di espropriazione pendenti ∙ Impugnazione ∙ Ricorso per cassazione ∙ Sequestro di prevenzione ∙
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione
Rapporti con il concordato preventivo ∙ Rapporti con accordo di ristrutturazione dei debiti ∙ Rinuncia alla domanda di concordato preventivo ∙ Revoca del concordato preventivo ∙ Risoluzione del concordato preventivo ∙
Covid-19
Richiesta di fallimento in proprio (auto-fallimento) ∙ Sospensione del termine) ∙
Altri casi
Fusione per incorporazione ∙ Dichiarazione di insolvenza di società cooperativa ∙ Società in liquidazione ∙ Usura ∙
Concordato preventivo - Pubblico ministero - Istanza di fallimento
La Cassazione, ribaltando la decisione della Corte d'Appello di Genova, conferma il fallimento della Porto di Imperia SpA, dichiarato diversi anni fa dal Tribunale di Imperia su istanza . . . continua a leggere . . . Cassazione civile, sez. I, 17 Maggio 2021, n. 13212.
Processo civile – Procedimento camerale – Concordato preventivo – Dichiarazione di inammissibilità – Delega a singolo giudice – Principio generale immanente al rito ordinario
Anche nel procedimento camerale applicato a diritti soggettivi - quale innegabilmente si rivela essere anche quello L. Fall., ex art. 162 - che non conosce la figura dell'istruttore, trova applicazione, in difetto di esplicite norme derogative, il principio generale immanente al rito ordinario secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell'organo collegiale.
Va, peraltro, ricordato, da un lato, che, nel procedimento camerale concernente diritti o status non è ravvisabile, nell'attività svolta dal giudice delegato dal collegio, alcuna espropriazione dei poteri riservati a quest'ultimo (cfr. Cass. n. 11351 del 2004); dall'altro, che, in ogni caso, l'attività istruttoria (nella specie, la comparizione del debitore) svolta su delega del collegio da parte di uno dei suoi componenti, in asserita violazione della regola della trattazione collegiale del giudizio, non si traduce automaticamente in un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., con conseguente nullità assoluta della relativa pronuncia, occorrendo, a tal fine, la specifica deduzione ed il positivo riscontro che l'attività stessa abbia, in concreto, comportato l'esplicazione di funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al collegio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’affermazione del seguente principio (conforme):
Pur non essendo espressamente previsto, dall'art. 162, comma 2, l. fall., che l'udienza fissata per l'audizione del debitore, ai fini della dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo e l'eventuale dichiarazione di fallimento, possa essere delegata dal Tribunale fallimentare ad un singolo giudice, tale facoltà si desume dai principi generali, sia in tema di rito ordinario che di rito camerale. Ciò non comporta alcun vizio di costituzione del giudice, essendo comunque la decisione riservata al Tribunale in composizione collegiale.
La relazione negativa del professionista attestatore, ai fini della domanda di concordato preventivo, non può essere modificata da una successiva relazione che si esprima in senso positivo, in assenza di modifiche della proposta concordataria. Vedi la requisitoria Cassazione civile, sez. I, 08 Giugno 2020, n. 10889.