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Codice Amministrazione Straordinaria

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 102

Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia.

1. Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del Fondo di garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese in amministrazione straordinaria e dei loro aventi causa, previsti dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, possono essere presentate dopo l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della citata legge n. 297 del 1982.