Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO VII
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 104

Termine per l'emanazione dei regolamenti in materia di scelta dei commissari e di compensi.
TESTO A FRONTE

1. I regolamenti previsti dagli articoli 39 e 47 sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 39 si applicano ai commissari giudiziali ed ai commissari straordinari i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari.