Codice Amministrazione Straordinaria
TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO II
ORGANI
1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.