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Codice Amministrazione Straordinaria

TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO II
ORGANI

Art. 13

Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza.

1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.