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Codice Amministrazione Straordinaria

TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO II
ORGANI

Art. 14

Giudice delegato.

1. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto.

2. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.