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Codice Amministrazione Straordinaria

TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO II
ORGANI

Art. 15

Commissario giudiziale.

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza. La rappresentanza è esercitata da almeno due di essi.

3. Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli articoli 37, 38, primo e secondo comma, e 39 della legge fallimentare, salvo quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, e 47 del presente decreto.