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Codice Amministrazione Straordinaria

TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO III
EFFETTI E PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

Art. 18

Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza.

1. La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare. Si applica, altresì, nei medesimi limiti che nel fallimento, la disposizione dell'articolo 54, terzo comma, della legge fallimentare.

2. Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l'autorizzazione del giudice delegato.