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Codice Amministrazione Straordinaria

TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO III
EFFETTI E PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

Art. 19

Affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale.

1. L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, può essere disposto dal tribunale con successivo decreto.

2. Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresì al commissario giudizionale, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva la facoltà del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri.

4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui è affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 116 della legge fallimentare. Dell'avvenuto deposito del conto e della fissazione dell'udienza per la presentazione delle osservazioni è data notizia mediante affissione, a cura del cancelliere; tale formalità sostituisce la comunicazione ai singoli creditori prevista dal terzo comma del medesimo articolo 116 della legge fallimentare.