Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO III
EFFETTI E PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

Art. 20
Crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa.

1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.