Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO III
EFFETTI E PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

Art. 21
Provvedimenti conservativi.

1. Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o con successivo decreto, adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura.