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Codice Amministrazione Straordinaria

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO I
APERTURA DELLA PROCEDURA

Art. 27

Condizioni per l'ammissione alla procedura.

1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:

a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali") (1) ;

b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione") (2).

b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti") (3).

(1) In deroga alla presente lettera vedi gli articoli 4 e 4-bis del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347.
(2) Vedi , anche, il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39.
(3) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1-bis), del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, come modificato dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, in sede di conversione.



(1) In deroga alla presente lettera vedi gli articoli 4 e 4-bis del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347.
(2) Vedi , anche, il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39.
(3) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1-bis), del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, come modificato dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, in sede di conversione.