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Codice Amministrazione Straordinaria

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO II
ORGANI

Art. 45

Nomina del comitato di sorveglianza.

1. Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'industria nomina con decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono scelti tra i creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.

2. Il Ministro nomina, altresì, tra i membri del comitato, il presidente.

3. Il decreto di nomina del comitato è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

4. I membri del comitato nominati in qualità di esperti hanno diritto a compenso secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 47; gli altri membri al solo rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono liquidati dal Ministero dell'industria.