Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO III
EFFETTI

Art. 49
Azioni revocatorie.

1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento.

2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento (1).



(1) Vedi , anche, l'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39.