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Codice Amministrazione Straordinaria

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO V
DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 55

Criteri di definizione del programma.

1. Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed in conformità degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.

1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unita' operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria (1).

2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.



(1) Comma inserito dall'articolo 8, comma 3, lettera c), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.