Codice Amministrazione Straordinaria
TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO VII
CESSAZIONE DELLA PROCEDURA
SEZIONE II
CHIUSURA DELLA PROCEDURA
1. La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria è dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente, ovvero d'ufficio.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 3, 4 e 5.