Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO IV
GRUPPO DI IMPRESE
CAPO I
ESTENSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ALLE IMPRESE DEL GRUPPO

Art. 80
Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:

a) per "procedura madre", la procedura di amministrazione straordinaria di una impresa che ha i requisiti previsti dagli articoli 2 e 27, facente parte di un gruppo;

b) per "imprese del gruppo":

1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla procedura madre;

2) le società direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla;

3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre.

2. Agli effetti del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il rapporto di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.