Bail-in


Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 104
Elementi da considerare nell'ambito della valutazione di risolvibilità di una banca o di un gruppo: regime transitorio

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 13, comma 3, per valutare la risolvibilita' di una banca o di un gruppo, sono esaminati:

a) l'organizzazione della banca/gruppo, in modo da assicurare che le linee di operativita' principali e funzioni essenziali siano allocate a soggetti chiaramente identificabili e in modo coerente;

b) i dispositivi adottati dalla banca/gruppo per fornire personale essenziale, infrastrutture, finanziamenti, liquidita' e capitali per sostenere e mantenere in essere le linee di operativita' principali e le funzioni essenziali;

c) l'efficacia, anche in caso di risoluzione della banca/gruppo, dei contratti di servizio, l'adeguatezza dei presidi di governo adottati dalla banca/gruppo per assicurare che tali contratti siano adempiuti nella misura e secondo la qualita' concordata, nonche' la presenza di procedure per trasferire a terzi i servizi forniti in virtu' di tali accordi, in caso di separazione delle funzioni essenziali o delle linee di operativita' principali;

d) i piani e le misure di emergenza per assicurare la continuita' dell'accesso alle infrastrutture di mercato;

e) l'adeguatezza dei sistemi informatici per permettere alla Banca d'Italia di raccogliere informazioni accurate e complete sulle linee di operativita' principali e sulle funzioni essenziali, al fine di agevolare decisioni rapide;

f) la capacita' dei sistemi informatici di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della banca/gruppo in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;

g) la misura in cui la banca/gruppo ha testato i propri sistemi informatici in scenari di stress definiti dalla Banca d'Italia;

h) la continuita' dei sistemi informatici sia per la banca/gruppo interessata, sia per il cessionario nel caso in cui le funzioni essenziali e le linee di operativita' principali siano oggetto di cessione;

i) le procedure adottate della banca/gruppo per permettere alla Banca d'Italia di disporre delle informazioni necessarie per individuare i depositanti e gli importi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi;

l) l'ammontare e la tipologia delle passivita' soggette ammissibili della banca/gruppo;

m) se sono previste garanzie infragruppo o operazioni back to back, la misura in cui: i) queste operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e la solidita' dei relativi sistemi di gestione del rischio; ii) il ricorso a queste operazioni aumenta il rischio di contagio nel gruppo n) la misura in cui la struttura giuridica del gruppo ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di societa', della complessita' della struttura del gruppo o della difficolta' di associare le linee di business alle componenti del gruppo;

o) quando la valutazione coinvolge una societa' di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, la misura in cui la risoluzione di entita' del gruppo che sono banche o societa' finanziarie controllate puo' esercitare un impatto negativo sul ramo non finanziario del gruppo;

p) la disponibilita', presso le autorita' degli Stati terzi, delle misure di risoluzione necessarie per sostenere le autorita' di risoluzione dell'Unione Europea nelle azioni di risoluzione e i margini per un'azione coordinata fra autorita' dell'Unione Europea e autorita' degli Stati terzi;

q) la possibilita' di applicare le misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione;

r) la misura in cui la struttura del gruppo permette alla Banca d'Italia di procedere alla risoluzione del gruppo nel suo complesso o di una o piu' delle sue componenti senza provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale, e al fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo complesso;

s) gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare la risoluzione in caso di gruppi con societa' controllate stabilite in giurisdizioni diverse;

t) la credibilita' dell'uso delle misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorita' di Stati terzi;

u) la possibilita' di valutare l'impatto della risoluzione della banca/gruppo sul sistema finanziario, infrastrutture di mercato, sulla fiducia dei mercati finanziari o sull'economia in generale;

l'impatto stesso, nonche' il grado di idoneita' delle misure o dei poteri di risoluzione a contenerlo.

2. Il livello di dettaglio della valutazione dipende, tra l'altro, dalle possibili conseguenze del dissesto della banca/gruppo in relazione alle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessita' operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico e l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.