ilcaso.it

Bail-in

Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo I
Disposizioni generali

Sezione I
Presupposti e obiettivi

Art. 19

Accertamento dei presupposti

1. L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti, se ritiene che la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a). Se l'autorita' competente e' la Banca Centrale Europea, essa ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.

2. La sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a), e' accertata dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti. Quando la Banca Centrale Europea e' l'autorita' competente, e' sentita la Banca d'Italia quale autorita' di risoluzione. La Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di risoluzione, puo' inoltre accertare in via autonoma la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a); essa acquisisce dalla Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente, un parere e tutte le informazioni necessarie.

3. La Banca d'Italia accerta la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b), sentita la Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente.