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Bail-in

Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo III
Avvio e chiusura della risoluzione

Art. 38

Chiusura della risoluzione

1. La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere piu' utilmente perseguiti, informata la Banca Centrale Europea quando essa e' l'autorita' competente, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo dell'ente sottoposto a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attivita' svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia.

2. Della chiusura della risoluzione e' data notizia mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3.

3. Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita' in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.