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Bail-in

Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo IV
Misure di risoluzione

Sezione III
Bail-in

Art. 50

Requisito minimo di passività soggette a bail-in

1. Per assicurare l'applicabilita' del bail-in le banche rispettano, su base individuale e consolidata, un requisito minimo di passivita' soggette al bail-in.

2. Il requisito da rispettare su base individuale e' determinato dalla Banca d'Italia, se del caso previa consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorita' competente, avendo riguardo a:

a) la necessita' di assicurare che la banca possa essere sottoposta a risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 21;

b) la necessita' di assicurare che la banca, in caso di applicazione del bail-in, abbia passivita' sufficienti per assorbire le perdite e per assicurare il rispetto del requisito di capitale primario di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria, nonche' per ingenerare nel mercato una fiducia sufficiente in essa;

c) la necessita' di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe categorie di passivita' possono essere escluse dal bail-in, la banca abbia passivita' sufficienti per assorbire le perdite e assicurare il rispetto del requisito di capitale primario di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria;

d) le dimensioni, le caratteristiche operative, il modello di finanziamento e il profilo di rischio della banca;

e) la misura del contributo al finanziamento della risoluzione da parte di un sistema di garanzia dei depositi ai sensi dell'articolo 86;

f) le ripercussioni negative sulla stabilita' finanziaria che deriverebbero dal dissesto della banca, anche per effetto del contagio di altri enti.

3. La Banca d'Italia, con provvedimenti di carattere generale o particolare adottati, se del caso, previa consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorita' competente, puo' chiedere il rispetto del requisito previsto dal comma 2 anche da parte dei soggetti indicati all'articolo 2, diversi da banche. Per le societa' non finanziarie di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, la facolta' puo' essere esercitata solo nella misura in cui essa sia assolutamente indispensabile per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, la Banca d'Italia, con provvedimenti di carattere generale o particolare:

a) determina, in qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo, sentita, se del caso, la Banca Centrale Europea quale autorita' competente, il requisito minimo su base consolidata il cui rispetto deve essere assicurato dalla capogruppo, avendo riguardo, oltre che ai criteri stabiliti dal comma 2, alla possibilita' che le societa' controllate aventi sede legale in Stati terzi debbano essere sottoposte a misure di risoluzione distinte secondo quanto previsto dal piano di risoluzione;

b) determina il requisito minimo applicabile su base individuale che deve essere rispettato dalle societa' controllate aventi sede legale in Italia, tenendo conto dei criteri indicati dal comma 2 e del requisito applicabile su base consolidata ai sensi della lettera a);

c) puo' disporre, nei casi di esenzione dal rispetto dei requisiti individuali previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, l'esenzione dall'obbligo di rispettare il requisito minimo su base individuale per le banche capogruppo o che controllano una banca in un altro Stato membro e per le societa' controllate aventi sede legale in Italia.

5. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in e' effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 70.

6. La Banca d'Italia disciplina le caratteristiche delle passivita' computabili ai fini del presente articolo e le modalita' secondo cui esse sono computate. Se una passivita' e' disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, essa e' computabile a condizione che la societa' interessata abbia dimostrato alla Banca d'Italia che l'eventuale applicazione del bail-in alle passivita' sarebbe efficace nell'ordinamento di quello Stato. La Banca d'Italia puo' disciplinare le modalita' con cui questa condizione puo' essere soddisfatta.

7. La determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in e la verifica sul rispetto di questo requisito sono effettuate nell'ambito dell'attivita' di predisposizione o aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo.

8. La Banca d'Italia comunica all'ABE le determinazioni assunte ai sensi del presente articolo