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Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo V
Poteri di risoluzione

Art. 60

Poteri generali di risoluzione

1. Per dare attuazione alle misure disciplinate dal Capo II e dal Capo IV, la Banca d'Italia puo' esercitare i seguenti poteri:

a) richiedere ai soggetti indicati all'articolo 2 e alle succursali italiane di banche extracomunitarie la trasmissione di notizie, dati e documenti, nonche' di ogni altra informazione utile ai fini dell'avvio e all'attuazione della risoluzione, ed effettuare ispezioni per acquisire direttamente notizie, dati, documenti e informazioni;

b) disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione;

c) disporre la cessione a terzi interessati di beni e rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione;

d) ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonche' annullare le azioni o i titoli;

e) ridurre o azzerare il valore nominale delle passivita' ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione o il debito residuo derivante dalle medesime passivita';

f) annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passivita' garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b);

g) convertire passivita' ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di una societa' che lo controlla o di un ente-ponte;

h) disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la societa' che lo controlla emetta nuove azioni, altre partecipazioni o altri strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale;

i) modificare la scadenza dei titoli di debito e delle altre passivita' ammissibili emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, o modificare l'importo degli interessi maturati in relazione a questi strumenti e passivita' o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio; questo potere non si applica alle passivita' garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b);

l) attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti derivati di cui e' parte l'ente sottoposto a risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54;

m) disporre la rimozione o la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, nel caso in cui siano venute meno le condizioni della loro permanenza in carica;

n) chiedere alla Banca Centrale Europea quale autorita' competente di effettuare la valutazione del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini applicabili.

2. Salvo quando diversamente previsto dal presente decreto, nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca d'Italia non e' tenuta a:

a) ottenere il consenso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato, inclusi azionisti o creditori dell'ente sottoposto a risoluzione;

b) fornire comunicazioni, prima dell'esercizio di un potere di risoluzione di cui al presente Capo, inclusa la pubblicazione obbligatoria di eventuali avvisi o prospetti, ne' a depositare o registrare documenti presso altre autorita'.