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Bail-in

Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo V
Poteri di risoluzione

Art. 62

Fornitura di servizi

1. La Banca d'Italia puo', in caso di cessione, imporre ad un ente sottoposto a risoluzione o ad altre componenti del gruppo di appartenenza di fornire al cessionario i servizi e i mezzi necessari per esercitare le attivita' cedute, esclusa ogni forma di sostegno finanziario. Il presente comma si applica anche se i medesimi enti sono sottoposti a procedura concorsuale.

2. La Banca d'Italia puo' imporre a una componente italiana di un gruppo di fornire i servizi e i mezzi indicati al comma 1, se cio' e' stato chiesto da un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro in relazione a una risoluzione avviata da quest'ultima su una diversa componente del medesimo gruppo, anche quando la componente italiana non e' sottoposta a risoluzione.

3. I servizi e i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono forniti al cessionario:

a) alle stesse condizioni applicate immediatamente prima dell'avvio della risoluzione in forza di un accordo gia' in essere con l'ente sottoposto a risoluzione e fino alla scadenza dell'accordo;

b) a eque condizioni di mercato, in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.