Bail-in


Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo V
Poteri di risoluzione

Art. 63
Esecuzione di misure disposte da autorità di risoluzione di altri Stati membri

1. Quando un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro dispone, nell'ambito di una risoluzione, la cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attivita', di diritti o di passivita' soggetti al diritto italiano, la cessione ha effetto in Italia. La Banca d'Italia fornisce all'autorita' di risoluzione che ha disposto o intende disporre la cessione l'assistenza ragionevolmente possibile.

2. Quando un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro esercita i poteri di riduzione o di conversione di strumenti di capitale o di passivita' ammissibili disciplinati dal diritto italiano, oppure di passivita' dovute a creditori residenti in Italia, la riduzione o la conversione hanno effetto in Italia.

3. I rimedi avverso la cessione indicata al comma 1 o la riduzione o la conversione indicate al comma 2 sono disciplinati esclusivamente dall'ordinamento dell'autorita' di risoluzione che ha disposto la cessione, la riduzione o la conversione.