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Bail-in

Titolo V
FONDI DI RISOLUZIONE

Art. 78

Fondi di risoluzione

1. Per permettere di realizzare gli obiettivi della risoluzione indicati all'art. 21, in conformita' dei principi stabiliti nell'art.

22, sono istituiti presso la Banca d'Italia uno o piu' fondi di risoluzione. I fondi sono alimentati da:

a) i contributi ordinari di cui all'art. 82, versati dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie, ai fini del raggiungimento del livello specificato all'art. 81;

b) i contributi straordinari di cui all'art. 83, versati dagli stessi soggetti indicati alla lettera a), quando i contributi ordinari sono insufficienti a coprire perdite, costi o altre spese sostenuti per le finalita' di cui al comma 1;

c) prestiti e altre forme di sostegno finanziario, quando i contributi ordinari non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti per le finalita' di cui al comma 1 e i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti;

d) somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione o dall'ente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai propri investimenti.

2. I fondi costituiscono un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di ciascun soggetto che le ha fornite. Il patrimonio risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'esercizio delle funzioni previste ai sensi del presente Capo. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca d'Italia o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato le risorse raccolte nei fondi o nell'interesse degli stessi.

3. La Banca d'Italia puo' delegare, in tutto o in parte, ai sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dell'art. 96 del Testo Unico Bancario le funzioni disciplinate ai sensi del presente Capo.