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Bail-in

Titolo V
FONDI DI RISOLUZIONE

Art. 79

Utilizzo dei fondi di risoluzione

1. L'utilizzo dei fondi di risoluzione, anche se istituiti ai sensi dell'articolo 80, e' disposto dalla Banca d'Italia per una o piu' delle seguenti finalita' e limitatamente a quanto necessario per garantire l'efficacia delle misure di cui al Titolo IV, Capo IV:

a) garantire le attivita' o le passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione, delle sue controllate, di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione delle attivita';

b) concedere finanziamenti all'ente sottoposto a risoluzione, alle sue controllate, a un ente-ponte o a una societa' veicolo per la gestione delle attivita';

c) acquistare attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione;

d) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione delle attivita';

e) corrispondere indennizzi agli azionisti e ai creditori conformemente all'articolo 89;

f) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente sottoposto a risoluzione, quando e' applicato il bail-in ed e' stata disposta l'esclusione di creditori a norma dell'articolo 49, comma 2;

g) concedere finanziamenti su base volontaria ad altri meccanismi di finanziamento della risoluzione istituiti in altri Stati membri secondo il disposto dell'articolo 84;

h) quando e' stata disposta la cessione dell'attivita' di impresa, per le stesse finalita' indicate dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g), nei confronti del cessionario.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, i fondi di risoluzione non possono essere utilizzati per assorbire direttamente le perdite di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, ne' per ricapitalizzare questi soggetti. Se il ricorso al fondo di risoluzione determina indirettamente il trasferimento al fondo di parte delle perdite di uno di questi soggetti, si applicano i principi che disciplinano l'utilizzo del fondo stabiliti dall'articolo 49.