Bail-in


Titolo V
FONDI DI RISOLUZIONE

Art. 80
Fondi istituiti presso altri soggetti

1. La Banca d'Italia puo' disporre che i fondi di risoluzione siano istituiti presso soggetti da essa individuati, ivi inclusi i sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del Testo Unico Bancario. In questo caso, l'articolo 78, comma 2, si applica intendendosi riferito al soggetto presso cui e' istituito il fondo di risoluzione in luogo della Banca d'Italia.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i regolamenti dei fondi di risoluzione, nonche' gli statuti dei soggetti presso i quali tali fondi sono istituiti sono approvati dalla Banca d'Italia che ne verifica la conformita' con il presente decreto. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia previsti dagli articoli 81, 82 e 83.