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Codice Civile

LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO V
Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
CAPO I
Dell'usufrutto
SEZIONE II
Dei diritti nascenti dall'usufrutto

Art. 1000

Riscossione di capitali

I. Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto, è necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti.

II. Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorità giudiziaria.