Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO V
Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
CAPO I
Dell'usufrutto
SEZIONE III
Degli obblighi nascenti dall'usufrutto

Art. 1001
Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

I. L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'articolo 995.

II. Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.