Codice Civile
LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO III
Delle servitù volontarie
I. La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente.
II. La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.