ilcaso.it

Codice Civile

LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO III
Delle servitù volontarie

Art. 1059

Servitù concessa da uno dei comproprietari

I. La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente.

II. La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.