Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO V
Dell'esercizio delle servitù

Art. 1067
Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù

I. Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.

II. Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.