Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO IX
Della denunzia di nuova opera e di danno temuto

Art. 1172
Denunzia di danno temuto

I. Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.

II. L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.