Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO III
Dell'inadempimento delle obbligazioni

Art. 1226
Valutazione equitativa del danno

I. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.