Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
SEZIONE VI
Della nullità del matrimonio

Art. 123
Simulazione

I. Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

II. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.