Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
SEZIONE III
Della compensazione

Art. 1247
Compensazione opposta da terzi garanti

I. Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.

II. Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.