Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO V
Della cessione dei crediti

Art. 1262
Documenti probatori del credito

I. Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

II. Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.