Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE III
Delle obbligazioni in solido

Art. 1297
Eccezioni personali

I. Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

II. A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.