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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO II
Dei requisiti del contratto
SEZIONE IV
Della forma del contratto

Art. 1352

Forme convenzionali

I. Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.