Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO V
Degli effetti del contratto
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 1372
Efficacia del contratto

I. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

II. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.