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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO VI
Della rappresentanza

Art. 1399

Ratifica

I. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con la osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.

II. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

III. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

IV. Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.

V. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.