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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO VIII
Della cessione del contratto

Art. 1406

Nozione

I. Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.