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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO VIII
Della cessione del contratto

Art. 1407

Forma

I. Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata.

II. Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola « all'ordine » o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.