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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO X
Della simulazione

Art. 1415

Effetti della simulazione rispetto ai terzi

I. La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

II. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.