Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO XII
Dell'annullabilità del contratto
SEZIONE III
Dell'azione di annullamento

Art. 1441
Legittimazione

I. L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

II. L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.