Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO XIV
Della risoluzione del contratto
SEZIONE I
Della risoluzione per inadempimento

Art. 1453
Risolubilità del contratto per inadempimento

I. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

II. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

III. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.