Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO I
Della vendita
SEZIONE I
Disposizioni generali
PARAGRAFO 1
Delle obbligazioni del venditore

Art. 1478
Vendita di cosa altrui

I. Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.

II. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.