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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO I
Della vendita
SEZIONE I
Disposizioni generali
PARAGRAFO 2
Delle obbligazioni del compratore

Art. 1498

Pagamento del prezzo

I. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

II. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

III. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.