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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO I
Della vendita
SEZIONE I
Disposizioni generali
PARAGRAFO 3
Del riscatto convenzionale

Art. 1500

Patto di riscatto

I. Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.

II. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.