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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO I
Della vendita
SEZIONE IV
Della vendita di eredità

Art. 1546

Responsabilità per debiti ereditari

I. Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.