Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO IV
Del contratto estimatorio

Art. 1558
Disponibilità delle cose

I. Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo.

II. Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.