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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO V
Della somministrazione

Art. 1567

Esclusiva a favore del somministrante

I. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, nĂ©, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.